La normativa sui contratti sportivi per gli istruttori di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (A.S.D. e S.S.D.)
L’associativismo sportivo-dilettantistico, in quanto veicolo di promozione e sviluppo della personalità, è destinatario di molteplici normative di favore. Di conseguenza, esiste un particolare regime tributario di favore a loro riservato, direttamente collegato alla funzione sociale che rivestono. Tutte le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche d’Italia hanno la possibilità di scegliere di costruire rapporti di collaborazione con soggetti privati, quali tecnici, allenatori, istruttori, giudici di gara, dirigenti e collaboratori amministrativi, che possono essere stipulati sia a titolo gratuito che oneroso. Il nostro ordinamento assoggetta ad una disciplina fiscale agevolata i compensi, rimborsi spese, le indennità di trasferta, i premi corrisposti a soggetti che svolgono l'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica. Nonché i compensi corrisposti per collaborazioni coordinate e continuative per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale. La norma in vigore in Italia che regola questi rapporti prevede che i compensi percepiti durante un rapporto collaborativo fra un privato e una società sportiva dilettantistica non costituiscano reddito tassabile e siano considerati fra i cosiddetti “redditi diversi”, così definiti “se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni …. né in relazione alla qualità di lavoro dipendente” (articolo 67, comma 1 Tuir). Tali compensi sportivi sono soggetti ad un regime fiscale agevolato, come previsto dagli articoli 37 della legge numero 342/2000 e 90 della legge numero 289/2002. I compensi derivanti da queste collaborazioni quindi, non possono essere considerati un vero e proprio rapporto di lavoro. Poiché non derivano da un accordo dipendente e pertanto non costituiscono reddito tassabile. Tuttavia questo è valido per compensi inferiori alla somma di 7.500,00 euro annui. Secondo la normativa le stesse indennità, i rimborsi, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo d’imposta a complessivi 7.500,00 euro. Non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentati relative- al vitto,
- all'alloggio,
- al viaggio e
- ai trasporti
Possono quindi usufruire di tale detassazione:
- gli atleti dilettanti;
- docenti, istruttori, preparatori atletici e tecnici che svolgono questa attività in modo non professionale (anche se soci dell’associazione o membri del consiglio direttivo);
- arbitri o giudici di gara;
- commissari di gara e cronometristi;
- dirigenti accompagnatori;
- massaggiatori, fisioterapisti ecc….
I rapporti di lavoro a titolo oneroso relativi a questo ambito si differenziano in subordinati ed autonomi.
Proprio questi ultimi godono di un regime fiscale molto vantaggioso per entrambi i contraenti, ma solo a patto che l'Associazione o Società Sportiva Dilettantistica in questione sia regolarmente affiliata a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI e agli Enti di Promozione Sportiva. Così come statuito dalla Giurisprudenza, per l’applicazione del regime agevolativo caratteristico delle A.S.D. e delle S.S.D., “ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal C.O.N.I.” (Cfr Corte di appello di Milano sent.1172/14 del 10 dicembre 2014 e Direzione interregionale del lavoro di Napoli Decreto del 29 ottobre 2015). I rapporti autonomi hanno alcuni punti fermi che ne determinano la natura:- la continuità temporale del vincolo,
- la coordinazione di intenti esistente fra i contraenti,
- l'assenza di vincoli di subordinazione
- la natura non professionale della collaborazione.
Il contratto di collaborazione sportiva
Il contratto di collaborazione sportiva non prevede vincoli o requisiti particolari. Non esiste nessun obbligo di avere un progetto specifico e non esiste l'obbligo di sottoscrizione tra le parti. La legge in merito a questo genere di rapporti prevede soltanto che il datore di lavoro avverta per tempo il centro per l'impiego dell'inizio della collaborazione e che faccia lo stesso alla conclusione del rapporto. Il compenso va concordato fra le parti e può essere modificato e adeguato in ogni momento. Va detto che è consigliabile comunque redigere una semplice lettera d'incarico, in duplice copia, in cui vengano specificati in maniera chiara- l'attività,
- il luogo nel quale verrà svolta tale attività,
- le responsabilità affidate all'istruttore,
- il corrispettivo percepito da quest'ultimo e
- le trattenute.
